1 Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno destinate ad un tentativo di conciliazione presso l’Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Milano e risolte secondo il Regolamento di conciliazione dalla stessa adottato.
2 Qualora le Parti intendano adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello di Monza, inderogabile ai sensi del’art. 33, comma 2, lettera u) cod. cons.
1 Il contratto di acquisto concluso come regolato nella clausola “termini e condizioni di vendita” è regolato dalla legge italiana.
2 Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, e in particolar modo l’art. 5 della Convenzione di Roma del 1980.
3 Ai sensi dell’art. 60 cod. cons., viene qui espressamente richiamata la disciplina contenuta nella Parte III, Titolo III, Capo I cod. cons.
Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l’oggetto di questo contratto.